Statuto

LO STATUTO DELLA SALA STAMPA NAZIONALE

Premessa
In attuazione delle leggisull’Editoria del 5 agosto 1982 n. 416 e del 25 febbraio 1987
n. 67, il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, oggi Ministero delle
Comunicazioni, ha potenziato la Sala Stampa Nazionale di Milano, la quale a tutti gli
effetti viene a sostituire sia la società di mutuo soccorso “Sindacato Milanese dei
Corrispondenti di Giornali” riconosciuto Ente Morale con Decreto Reale n. 345 del
3/4/1913, sia il Gruppo Milanese Corrispondenti sorto nel 1945.
La Sala Stampa Nazionale di Milano ritiene di regolamentare le sue funzioni in
ottemperanza al presente statuto.

TITOLO I – Costituzione e scopi
Art. 1
E’ costituita la Sala Stampa Nazionale di Milano, con sede in Milano via Cordusio n.
4 nei locali messi a disposizione dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, oggi
Ministero delle Comunicazioni, con ordinamento ed amministrazione autonomi e
nella forma giuridica di associazione ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del Codice
Civile, salvo adeguamento della forma stessa a successiva normativa in materia da
parte dello Stato.
Essa ha lo scopo di facilitare, valorizzare e promuovere l’attività professionale dei
soci nello svolgimento del loro lavoro e delle iniziative ad esso connesse.

TITOLO II – I soci
Art. 2
Possono far parte della Sala Stampa, quali soci effettivi, i giornalisti professionisti,
praticanti e pubblicisti iscritti all’Ordine, in qualità di corrispondenti, vice
corrispondenti o collaboratori da Milano di quotidiani, periodici, agenzie di stampa,
emittenti radiofoniche, televisive e di ogni altro possibile organo di informazione.

I soci pensionati e quelli iscritti da oltre dieci anni continuano a far parte della Sala
Stampa, con l’obbligo delle contribuzioni associative e conservando l’eleggibilità
alle cariche sociali.
Su deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere iscritti con ogni diritto, quali
soci onorari, coloro che, giornalisti e non , abbiano conseguito particolari
benemerenze verso e a favore dell’Associazione.
L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo in relazione all’accertato
possesso nei richiedenti dei requisiti professionali su indicati e all’effettiva
disponibilità dei locali.
L’iscrizione impegna tutti i soci a pagare le quote sociali entro il primo trimestre di
ogni anno ed ogni altro contributo deliberato dal Consiglio Direttivo, e ad osservare
lealmente le norme dello Statuto con senso di costante rispetto della dignità
professionale. La quota e’ valida per l’anno solare.
Il socio moroso nel pagamento delle quote sociali per la durata di un anno decade
dalla sua qualità di socio previa deliberazione e comunicazione scritta da parte del
Consiglio Direttivo. Alle cariche sociali di durata triennale, sono eleggibili e
rieleggibili tutti i soci in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali. In
caso di assenza prolungata e continuativa per oltre tre mesi, il socio e’ tenuto a
darne comunicazione al Consiglio Direttivo.

TITOLO III – Gli organisociali
Art. 3
L’Assemblea
È composta da tutti i soci.
Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno e in seduta straordinaria
ogni volta che i membri del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno ovvero lo
richieda un terzo dei soci.
L’ordine del giorno è fissato dal Presidente; se la convocazione è richiesta dal
Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci l’ordine del giorno deve essere dal
Presidente stesso preventivamente approvato.

La convocazione, sia per le sedute ordinarie che per quelle straordinarie, è fatta dal
Presidente con avviso notificato o spedito ai soci entro dieci giorni, o cinque in caso
di urgenza, prima della seduta.
Le assemblee ordinarie e straordinarie possono essere convocate via posta
elettronica con ricevuta di ritorno che comprovi l’avvenuta ricezione.
È validamente costituita la prima convocazione con la presenza della metà più uno
dei soci e dopo un’ora dalla prima è valida qualunque sia il numero dei soci. In
seconda convocazione in data diversa dalla prima è valida qualunque sia il numero
dei soci.
L’Assemblea delibera validamente col voto della metà più uno dei presenti. Delibera
sul bilancio preventivo e sul rendiconto annuale dell’Associazione, esprime pareri
sull’indirizzo generale dell’attività di essa, elegge tra i soci tre consiglieri e,
successivamente, elegge tra questi il Presidente.
È presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo,
dal Consigliere più anziano; funge da Segretario un socio designato da chi presiede
la seduta.
Le votazioni sugli argomenti all’ordine del giorno avvengono a scrutinio palese, per
appello nominale o per alzata di mano. (è possibile ricorrere al voto per scrutinio
segreto qualora lo richieda la maggioranza dei presenti.
I partecipanti che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero
richiesto per la validità della seduta ma non nel numero dei votanti.
Delle riunioni e deliberazioni deve essere redatto verbale, sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario e conservato in archivio.
Ogni socio può essere portatore di non più di tre deleghe da parte di altrettanti soci
che non possono intervenire, ed esprimere il voto a nome dei deleganti in tutte le
votazioni.
Le votazioni per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente si svolgono, al
termine del triennio, alla data fissata dal Consiglio uscente.
Le votazioni si svolgono presso la sede della Sala Stampa, di persona o per delega
secondo quanto stabilito in precedenza dal Consiglio, che provvederà
tempestivamente a fornire l’elenco deisoci con diritto di voto; ognisocio può votare
solo tre nominativi.

La proclamazione del Presidente viene fatta dall’Assemblea dei Soci alla
conclusione delle operazioni elettorali.

Art. 4
Il Consiglio Direttivo
È composto dal Presidente e da 4 membri giornalisti eletti dall’assemblea. Per
essere eletti i soci devono essere iscritti da almeno 12 mesi con eccezione del
Presidente che deve avere invece almeno due anni di appartenenza effettiva alla
Sala Stampa.
È responsabile del corretto funzionamento della Sala Stampa e ha facoltà di
assumere a tal fine le iniziative che ritiene più idonee; tutela, nell’ambito delle
proprie competenze e possibilità, il lavoro e le esigenze dei soci; promuove
manifestazioni che diano prestigio, rilievo e notorietà alla Sala Stampa in Italia e
all’estero.
Decide dell’ammissione di nuovi soci; decide altresì la decadenza dei soci e il
conseguente allontanamento dalla sala stampa per gravi motivi che ne rendano
incompatibile la permanenza.
Il Consiglio Direttivo fissa la misura e le modalità di pagamento delle quote sociali,
delibera l’istituzione di contributi straordinari a carico dei soci.
Convocato dal Presidente, eventualmente anche a richiesta deisingoli Consiglieri, è
validamente costituito con la presenza di tutti e tre i membri del Consiglio e
validamente delibera a maggioranza dei presenti; funge da Segretario uno dei
Consiglieri o altro socio designato dal Presidente.
Qualora nel corso del triennio vengano meno per dimissioni, morte o impedimento
permanente uno o due Consiglieri, essi verranno sostituiti da una nuova Assemblea
straordinaria.

Art. 5
Il Presidente

Eletto dall’Assemblea e nella persona di un socio giornalista, ha la rappresentanza
legale della Sala Stampa a tutti gli effetti e in tutte le sedi e, su apposita delega del
Consiglio Direttivo, anche la facoltà di stare in giudizio.
È il garante dell’unità dei soci e dell’osservanza dello Statuto, dell’attuazione delle
deliberazioni e direttive degli Organi sociali, dell’adempimento del Ministero delle
Comunicazioni in ordine alla manutenzione dei locali e delle attrezzature ad essa
cedute in possesso.
In caso di assenza o impedimento in via temporanea viene sostituito dal Consigliere
più anziano di iscrizione all’Associazione o da altro designato per l’occasione; in caso
di impedimento permanente o dimissioni, l’Assemblea provvederà alla sua
sostituzione con apposita elezione a norma dell’art. 4.

Art. 6
Il tesoriere
Nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio seno, è responsabile con funzioni di
Economo dell’amministrazione delle entrate e del patrimonio sociale, curando che
la gestione amministrativa e finanziaria della Sala Stampa sia conforme alle
deliberazioni degli Organi sociali e alle norme di legge.
Gestisce il movimento delle entrate e delle uscite e, in accordo col Presidente,
gestisce tutte le operazioni bancarie relative all’attività della Sala Stampa. Entrambi
hanno potere di firma.
Le operazioni per spese superiori a 500 euro saranno sottoposte all’approvazione
dell’intero Consiglio.

Art. 7
Il Revisore dei conti
Viene nominato dall’Assemblea tra un socio non appartenente al Consiglio
Direttivo.

TITOLO IV – Patrimonio, Entrate, Bilancio
Art. 8

Il Patrimonio
Il patrimonio della Sala Stampa è costituito:

  • da eventuali elargizioni e finanziamenti versati alla Sala Stampa a titolo di
    capitale;
  • da qualsiasi bene, mobile o immobile, e da qualsiasi valore che sia stato
    attribuito in proprietà alla Sala Stampa per acquisti, lasciti e donazioni da
    parte di Enti Pubblici, Società, privati.
    Art. 9
    Entrate
    Le entrate di gestione della Sala Stampa sono costituite:
  • dalle quote sociali ed eventuali contributistraordinari deisoci;
  • da eventuali interessi attivi da depositi bancari;
  • dalle sovvenzioni ed erogazioni varie da parte della Pubblica
    Amministrazione, Enti Pubblici e privati;
  • dalle sponsorizzazioni di Società pubbliche e private, di Enti Pubblici e di
    associazioni di categoria perle manifestazioni promosse e realizzate dalla Sala
    Stampa.
    NB: da verificare la deducibilità fiscale delle entrate.

Art. 10
Bilancio
L’esercizio sociale si chiude col 31 dicembre di ciascun anno.
Entro quattro mesi da tale data devono essere approvati dall’Assemblea il bilancio
preventivo e il rendiconto annuale.
La previsione di spesa ordinaria non potrà superare la previsione dell’entrata;
eventuali sopravanzi attivi alla chiusura dell’esercizio non potranno essere stornati
per attività ed operazioni estranee alle finalità della Sala Stampa, ma dovranno
essere destinati – su deliberazione del Consiglio Direttivo – allo svolgimento di
attività sociali nell’esercizio successivo ovvero alla dotazione di beni patrimoniali o
strumentali utili al conseguimento delle finalità sociali.

TITOLO V – Modifiche statutarie, Referendum, Scioglimento, Norme transitorie
Art. 11
Modifiche Statutarie
Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Presidente, dal
Consiglio Direttivo, dall’Assemblea o da un numero di soci non inferiore ad un terzo
degli iscritti.
I due testi, quello in vigore e quello proposto, vanno rimessi alla seduta
dell’Assemblea che deve discutere le modifiche.
In tale sede, l’Assemblea è validamente costituita e validamente delibera col voto
di almeno due terzi dei presenti.
Art. 12
Referendum
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di sottoporre a votazione per referendum
l’approvazione di norme, iniziative e proposte di particolare importanza per la
funzionalità e lo sviluppo della Sala Stampa.
Il referendum deve essere in ogni caso effettuato se richiesto da almeno un terzo
dei soci.
È valido se avrà votato almeno la metà più uno dei soci e le proposte indicate nella
scheda si intendono approvate se avranno avuto il voto favorevole della metà più
uno dei votanti.

Art. 13
Scioglimento
Lo scioglimento della Sala Stampa deve essere deliberato dall’Assemblea deisoci
col voto di almeno due terzi dei soci stessi.
Nella stessa sede e con la stessa maggioranza l’Assemblea delibererà sulle modalità
della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla devoluzione dei beni
e valori di proprietà della Sala Stampa.

Art. 14
Norma transitoria
Allorquando dovessero entrare in vigore nuove norme della legge sull’Editoria, il
presente Statuto verrà adeguato, ove occorra, alle disposizioni legislative e
ministeriali e poi sottoposto per la definitiva approvazione all’Assemblea dei soci.
Dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea degli attuali soci e fino a
eventuali nuove regolamentazioni, a norma delle emanande disposizioni legislative
e ministeriali, il presente Statuto sostituisce ogni e qualsiasi altra norma statutaria
e regolamentare precedentemente adottata.